IL GIUDICE DI PACE

    Ha  pronunciato  la seguente ordinanza, nel procedimento n. 23/05
R.G.  Extracomunitari  promosso con ricorso depositato il 20 febbraio
2005  da  Teodorescu Laura Crina, nata a Iasi (Romania) il 9 febbraio
1977,   rappresentata  e  difesa  dagli  avv.  Sorrentino  Eduardo  e
Alessandro  Toso, tutti elettivamente domiciliati in Salerno al corso
Garibaldi  n. 143  presso  lo  studio  dell'avv.  Gargano, opponente;
avverso  il  decreto  di  espulsione  Cat A11Imm. n. 49/05 emesso dal
Prefetto  di  Salerno  in  data  15  febbraio  20005 notificato dalla
questura in pari data.
    Sciogliendo  la  riserva assunta all'udienza camerale del 7 marzo
2005.

                          Premesso in fatto

    Con decreto emesso il 15 febbraio 2005 e notificato in pari data,
il   Prefetto   di  Salerno  disponeva  l'espulsione  dal  territorio
nazionale  di  Teodorescu  Laura  Crina,  nata  a Iasi (Romania) il 9
febbraio  1977,  e ne disponeva l'accompagnamento presso il Centro di
assistenza  di  Lecce,  in  quanto  non  aveva chiesto il permesso di
soggiorno  entro otto giorni lavorativi dal suo ingresso in Italia ai
sensi dell'art. 13 del d.lgs. n. 268/1998 cosi' come modificato dalla
legge  n. 189/2002.  Avverso  tale  provvedimento ricorreva l'istante
chiedendo   in   primis   la   sospensione   del   procedimento   per
pregiudizialita'  costituzionale, attesa la rilevanza e non manifesta
infondatezza    della    sollevata    questione   di   illegittimita'
costituzionale  degli  artt.  13, comma 3 e 8 del d.lgs. n. 286/1998,
come  modificato  dal  d.l.  14 settembre 2004, n. 241, convertito in
legge  n. 271/2004,  con  riferimento all'art. 24 Costituzione, nella
parte  in  cui  (art. 13,  comma  terzo)  e' prevista l'esecutorieta'
immediata  del decreto di espulsione prefettizio ancorche' sottoposto
a  gravame o impugnativa, e nella parte in cui (art. 13, comma 8) non
prevede  l'adozione  di  provvedimenti  cautelari di sospensione fino
alla data fissata per la Camera di consiglio.
    Si  chiedeva  ancora  l'annullamento per violazione dell'art. 13,
comma  7,  d.lgs.  n. 286/1998;  nullita'  per  difetto  assoluto  di
competenza;   nullita'   per   assoluta  mancanza  di  motivazione  e
violazione   dei   principi   in   materia   di  prova;  si  eccepiva
l'attivazione della procedura di avviamento al lavoro.
    Il  Prefetto  e  la  Questura  di  Salerno  depositavano  memorie
difensive, chiedendo il rigetto del ricorso.
    All'udienza  del  7  marzo  2005  compariva solo il difensore del
ricorrente,  il  quale  a  verbale,  come motivo aggiuntivo, eccepiva
l'ulteriore  nullita'  del provvedimento emesso dal prefetto, per non
essere  state  correttamente  indicate  all'interno  dello  stesso le
conseguenze   penali   connesse   all'inottemperanza  dell'ordine  di
espulsione,  in  quanto non tenevano conto della modifica legislativa
apportata all'art. 14, comma 5-ter, d.lgs. n. 286/1998.
    Il giudice si riservava per la decisione.

                         Osserva in diritto

    La  sollevata  questione  di  illegittimita' costituzionale degli
artt.  13,  comma  3  e 8 del d.lgs. n. 286/1998, come modificato dal
d.l.  14 settembre 2004, n. 241, convertito in legge n. 271/2004, con
riferimento  all'art. 24  della  Costituzione,  nella  parte  in  cui
(art. 13,  comma  terzo)  e'  prevista  l'esecutorieta' immediata del
decreto  di  espulsione  prefettizio ancorche' sottoposto a gravame o
impugnativa,  e  nella  parte  in  cui (art. 13, comma 8) non prevede
l'adozione  di  provvedimenti cautelari di sospensione fino alla data
fissata  per  la  Camera  di  consiglio,  si appalesa rilevante e non
manifestamente infondata.
    Ed  invero  la previsione dell'immediata esecutivita' del decreto
prefettizio  di  espulsione  dello  straniero,  anche in pendenza del
ricorso  giurisdizionale,  e  l'assenza  di  strumenti  cautelari  di
garanzia,  restando esclusa la possibilita' per il giudice di pace di
poter adottare interinalmente un provvedimento di sospensione, non e'
affatto corrispondente agli indirizzi garantisti indicati dal giudice
costituzionale   per   la   tutela   dei   diritti   e  dello  status
dell'immigrato,  espressi  soprattutto  nelle  due  recenti  sentenze
n. 222 e 223 del 15 luglio 2004.
    Quanto   su   esposto   assume   rilievo   anche  alla  luce  del
consequenziale   ordine   del  questore  di  lasciare  il  territorio
nazionale   entro   il   breve  termine  di  giorni  cinque  previsto
dall'art. 14,   n. 5-bis,   nonche'   della  recente  modifica  delle
conseguenze  penali  connesse all'inottemperanza del detto ordine, in
seguito  all'intervenuta  riforma  dell'art. 14,  comma  5-ter, prima
parte  del d.lgs. n. 286/1998 ad opera dell'art. 1, comma 5-bis della
legge  n. 271/2004  (che  ha convertito in legge con modificazioni il
d.l.   n. 241/2004),  nella  parte  in  cui  prevede  la  pena  della
reclusione  da  uno  a  quattro  anni, inasprendo notevolmente quella
originaria  compresa  tra i sei mesi e un anno, che di fatto lasciano
il  ricorrente  soggetto  ad ulteriori provvedimenti prima ancora che
sull'atto   presupposto   sia  avvenuta  la  verifica  giudiziale  di
legittimita',  emessa nel termine massimo di ottanta giorni (sessanta
giorni per il ricorso e venti giorni per la decisone).